Navigare necesse et ego navigo ... - Il diritto romano è fatto di questioni complicate, checché ne pensi il mio polemico big brother. E’ anche vero che un docente non pisquano è in grado di far digerire al pubblico implume anche materie indigeste e complesse (e lo sforzo per realizzare la semplificazione non è affatto da sottovalutare). Vorrei anche recuperare i commenti di Fabrizia sulla necessità dello studio storico per lo studio storico (io la penso in parte in modo diverso, la comparazione è ‘categoria dello spirito’ a mio modo di vedere) – ma ci tornerò. Avevo invece promesso a Dinde qualche spunto sugli ‘schiaffi’ (e questo lo troverete anche fra i Fuori di classe). La legge delle XII Tavole, la ‘bibbia’ del diritto privato romano, un testo scarno e incisivo come le tavole della legge mosaiche, risalente a metà del V secolo a.C., conteneva – fra l’altro – una serie di norme relative a ipotesi in cui taluno arrecasse offesa ad un altro. Se un tale avesse rotto un braccio a un concittadino, o lo avesse preso a calci in pubblico, le XII Tavole stabilivano l’entità del risarcimento da versare al danneggiato. Per i casi cosiddetti di iniuria semplice (un pugno di modesta entità, uno schiaffo che lasciasse solo il segno delle cinque dita per qualche ora …), l’entità del risarcimento era fissata a 25 assi (unità monetale dell’epoca, poi destinata ad esser sostituita da denario e sesterzio). V’era un piccolo problema. L’ammontare della pena, della somma intesa a titolo di risarcimento, era fisso. Vale a dire: quella somma (di 25 assi) che a metà del V secolo corrispondeva (che so?) a moderni 1000 Euro, passati due secoli (e i romani non erano soliti abrogare norme, nel loro ordinamento, né conoscevano adeguamenti Istat …) si era svalutata sino a rispondere ad attuali 50 centesimi. Morale? Ce ne parla Aulo Gellio, un curioso e antiquario di età adrianea (nelle sue Noctes Atticae, un’opera eclettica, vero campionario di aneddoti relativi a lingua, storia, diritto, medicina e quant’altro – 20.1.13). Un tale buontempone, tal Lucio Verazio (che taluno vorrebbe addirittura di rango equestre, ossia appartenente alla ‘Roma bene’ della fine della repubblica), si ‘tolse lo sfizio’: passeggiando per le vie di Roma, “palma verberabat”, schiaffeggiava (senza eccessiva violenza, solo ‘per sfregio’) i passanti di turno. Era accompagnato da uno schiavetto che immediatamente versava al malcapitato i 25 assi, i 50 centesimi di Euro (a titolo di ‘conciliazione extragiudiziale’ … un po’ come il CID). E così passava oltre, a sbeffeggiare il successivo. Il caso è limite. E il diritto – a Roma, ma non solo – progredisce nel momento in cui un caso-limite mostra (appunto) i limiti dell’applicazione senza eccezioni di una regola. L’ordinamento romano si attrezzò: e si introdusse un’azione, volta al risarcimento per i casi di iniuria semplice (quindi anche quelli di ‘buffetto da spregio’ à la Verazio), che consentisse al danneggiato di vedersi risarcire il danno effettivamente subito. Capirete che, se ad essere schiaffeggiato fosse stato Pompeo, Cesare o Marco Antonio (e va bene, anche Antonio Hybrida!), il risarcimento cui avrebbe avuto diritto sarebbe stato differente da quello che avrebbe potuto pretendere un pincopallo qualunque … il rimedio che ne risultò, la c.d. actio iniuriarum aestimatoria, fu in grado di scoraggiare altre bravate in stile Verazio (e di far progredire il diritto privato romano nel suo insieme). So che ho tralasciato alcuni aspetti, il tentativo era di raggiungere il più alto livello di chiarezza possibile. Se restano dubbi, avete lo spazio ‘commenti’ qua sotto.